PUBBLICITA’ CON VEICOLI
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del C.d.S., è vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’art. 53 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
Per l’effettuazione della pubblicità sui veicoli per uso proprio o uso terzi, non è richiesta preventiva autorizzazione, ma è comunque richiesta, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93 una preventiva dichiarazione, da presentare all’Ufficio di Polizia Locale, nella quale verranno specificate:
- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell’attività autorizzata;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario dei veicoli impiegati;
- tipo di uso (se proprio o terzi);
- numero dei veicoli con relative targhe;
- periodo di esposizione.
Alla domanda deve essere allegata:
a)copia del bozzetto contenente il messaggio pubblicitario, completo di misure;
b)copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.